STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Art. 1 Costituzione e Sede
Sulla base dell’articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del codice civile è costituita l’associazione sportiva denominata: ” A.S.D. Estate in Volley ”, con sede in Verona – Via Friuli n° 25 – 37019 Peschiera del Garda.
- L’Associazione sportiva:
- Ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportiva dilettantistica di tutti, uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un’attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie; per la crescita umana e sociale dei propri soci l’associazione può promuovere e gestire attività culturali, ricreative, educative e formative compresa l’attività didattica per l’avvio ed il perfezionamento dell’attività sportiva;
- Favorire l’estensione, la diffusione e la promozione dello sport a tutti i livelli, della Pallavolo in particolare, per i propri soci organizzando servizi ed attività connesse alla pratica di tali discipline. Per la crescita umana e sociale dei propri soci l’Associazione può promuovere e gestire attività culturali, ricreative, educative e formative compresa l’attività didattica per l’avvio ed il perfezionamento dell’attività sportiva;
- Sviluppa il proprio compito educativo favorendo un’esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità;
- Si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto ed il Regolamento dello C.S.E.N. e delle Associazioni sportive e Federazioni riconosciute da CONI, e a partecipare al programma di attività definito dal Comitato Provinciale;
- Si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.
- L’Associazione sportiva non ha finalità di lucro;
- L’associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità,attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività
- L’Associazione opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull’associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;
- Accoglie e trasmette alla Presidenza Provinciale le iscrizioni e le adesioni allo C.S.E.N.;
- Usufruisce dei servizi e dei supporti organizzativi decisi dalla Presidenza provinciale;
- Avendone i requisiti richiesti, può accedere ai mutui agevolati del Credito Sportivo per l’impiantistica sportiva.
- L’associazione è apolitica. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell’attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.
Art. 2 Soci dell’associazione
- Possono essere soci dell’associazione sportiva tutti i cittadini che ne condividono le finalità non sono tuttavia ammessi soci temporanei;
- Le richieste di iscrizione sono vagliate e ratificate da persona appositamente delegata dal Consiglio Direttivo senza la necessità che esse transitino dal Consiglio Direttivo stesso;
- La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione;
- I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa;
- Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno sei mesi purché:
- Abbiano cittadinanza italiana;
- Non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- Non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
- Non abbiano subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- Per le cariche che comportano responsabilità civile o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età;
- I soci sono tenuti:
- Al pagamento della tessera sociale o di eventuali quote contributive mensili od altre periodicità in relazione all’attività dell’associazione sportiva; la tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili né rivalutabili;
- All’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed altre delibere prese dagli organi sociali;
- Qualora si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- Qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all’associazione sportiva;
- Avverso la sospensione, l’espulsione o la radiazione i soci possono ricorrere in prima istanza all’Assemblea dei Soci e, in seconda, agli Organi di Giustizia dello C.S.E.N.;
- I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all’infuori di quelle previste dal presente statuto.
Art. 3 Gli organi dell’associazione
- Gli organi dell’associazione sportiva sono l’assemblea dei soci, la presidenza ed il presidente
- Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.
Art. 4 L’Assemblea
- a) L’assemblea della Associazione Sportiva:
- È l’organo sovrano della Associazione Sportiva;
- È costituita con voto deliberativo dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari;
- Non sono ammesse deleghe;
- È convocata dalla Presidenza, in via ordinaria almeno una volta l’anno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei soci, la Presidenza Provinciale o quella Regionale d’intesa con la Presidenza zonale dove questa è costituita;
- la convocazione deve:
- Avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- Essere affissa presso la sede, comunicata alla Presidenza Provinciale e Regionale e, ove siano costituiti, agli organi zonali;
- Indicare: la data ed il luogo della riunione; l’ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un’ora; gli argomenti all’ordine del giorno ed il programma dei lavori;
- Decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l’attuazione da parte della Presidenza;
- Approva annualmente il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo inviandone per conoscenza copia alla Presidenza Provinciale;
- Apporta modifiche allo statuto ed approva eventuali regolamenti.
- Alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza, impedimento del Presidente è convocata con all’ODG:
- Elezione del Presidente;
- Determinazione della composizione della Presidenza in base alle specifiche caratteristiche dell’Associazione, tenendo presente che ne fanno parte di diritto un rappresentante degli atleti ed un rappresentante dei tecnici per cui occorre promuovere apposite riunioni fra gli stessi per far designare i rispettivi rappresentanti in seno alla Presidenza;
- Elezione, su proposta del Presidente, di uno o più Vice Presidenti e degli altri componenti la Presidenza tenendo conto che devono essere comunque attribuite le responsabilità dell’organizzazione e dell’amministrazione;
- In caso di convocazione del Congresso Provinciale C.S.E.N. o della Conferenza Organizzativa e Programmatica Provinciale, elegge i delegati secondo le norme stabilite dall’apposito Regolamento;
- Le delibere dell’Assemblea (e i rendiconti consuntivi) devono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.
Art. 5 La presidenza della Associazione Sportiva
- La presidenza è l’organo esecutivo dell’Associazione sportiva;
- Essa sviluppa il programma stabilito dall’assemblea dei soci;
- Le riunioni ordinarie della Presidenza sono convocate e presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti;
- La Presidenza dura in carica 4 anni, ma decade qualora, per dimissioni o altri motivi, venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall’assemblea;
- Nel caso l’assemblea le abbia delegato l’elezione del Presidente, procede alla sua elezione tra i suoi componenti e, su proposta del Presidente, procede all’attribuzione delle responsabilità associative agli altri componenti dell’Assemblea dei soci;
- I membri della presidenza non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
Art. 6 Il Presidente
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
- Convoca e presiede la Presidenza e ne cura le deliberazioni;
- Stipula gli atti inerenti l’attività associativa;
- In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti;
- Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall’elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione.
Art. 7 Processi verbali
- Di tutte le riunioni dell’assemblea, della Presidenza e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri e trasmesso per opportuna conoscenza alla Presidenza Provinciale C.S.E.N..
Art. 8 Il Rendiconto economico e finanziario
Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Art. 9 Anno sociale e finanziario
Il bilancio o rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 30 aprile.
Art. 10 Patrimonio
a) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune;
b) Data la natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e conseguentemente è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;
c) I beni patrimoniali dell’Associazione devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario presso la Sede Provinciale.
Art. 11 Ricorsi
- Le denunce per atti contrastanti con lo Statuto sono demandate in prima istanza, al Collegio Regionale dei Probiviri C.S.E.N. ed in seconda istanza, al Collegio Nazionale dei Probiviri C.S.E.N.;
- Le questioni inerenti la disciplina sportiva seguono le norme del “regolamento di disciplina” dello C.S.E.N..
Art. 12 Modifiche Statutarie
- Lo Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea dei Soci;
- Le variazioni allo statuto sono approvate dalla maggioranza dei Soci presenti purché questi rappresentino il 50% + 1 del corpo sociale;
- Per le variazioni imposte da leggi dello Stato, ed in generale dalle Istituzioni, è competente la Presidenza.
Art. 13 Scioglimento dell’Associazione
- L’Associazione può essere sciolta per delibera dell’Assemblea, presenti 2/3 dei soci aventi diritto al voto e con parere favorevole della metà più uno degli aventi diritto, oppure per deliberazione degli organi superiori;
- In caso di scioglimento dell’Associazione o di mancata riaffiliazione od adesione, i beni patrimoniali dati in uso all’Associazione dallo C.S.E.N. ai vari livelli ritornano in possesso dello C.S.E.N., i beni di proprietà dell’Associazione sportiva saranno devoluti alla Presidenza Provinciale C.S.E.N. o a strutture similari, e comunque per fini di utilità sociale.
Art. 14 Rinvio delle norme
Per quanto non contenuto nel presente Statuto, si rimanda alla Statuto Nazionale C.S.E.N. ed al suo regolamento di applicazione al quale l’Associazione s’impegna a conformarsi.
Il Segretario Il Presidente
Mazzonelli Nicola Ferrarini Sergio